Separarsi e divorziare in maniera consensuale

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Tutte le informazioni per separarsi o divorziare in modo consensuale, senza rivolgersi al tribunale.


A chi è rivolto

I coniugi che vogliono separarsi o divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, possono andare direttamente dall’ufficiale dello stato civile del Comune anche senza assistenza legale.

Descrizione

La separazione o il divorzio consensuale
I coniugi che vogliono separarsi o divorziare in modo consensuale, senza rivolgersi al tribunale, in presenza di determinate condizioni, possono:

  • sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile.
    In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa;
    oppure
  • negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un/una legale per parte.

Entrambi gli accordi sono considerati come i provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per presentare la domanda di divorzio devono trascorrere:

  • sei mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale;
  • un anno nel caso di separazione giudiziale.

Chi può separarsi e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile
Potete rivolgervi presso il Comune in cui:

  • avete celebrato il matrimonio in forma civile;
  • avete celebrato il matrimonio in forma religiosa con effetti civili;
  • è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da una persona di cittadinanza italiana e una persona di cittadinanza straniera);
  • uno di voi coniugi è residente.

Condizioni
Non dovete avere:

  • figlie o figli minori;
  • figlie o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • figlie o figli economicamente non autosufficienti.

Saranno considerati unicamente figlie o figli che avete in comune.

Come fare

Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Cosa serve

Serve prendere appuntamento con lo sportello unico del cittadino

Documentazione:

  • Documento d’identità di entrambi i coniugi,
  • Dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale
  • Sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
  • Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni).

Cosa si ottiene

Con la firma dell'accordo si ottiene:

  • la separazione
  • il divorzio
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

​L'accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.

Procedure legate all'esito

Ulteriori comunicazioni verranno inviate dall'ufficio di competenza.

Tempi e scadenze

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l'atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.

Quanto costa

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

Modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile e richiedere, congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, in particolare le parti possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Competente a ricevere la richiesta è il Comune:

  •  di iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui il matrimonio è stato celebrato);
  •  di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero;
  • di residenza di almeno uno dei coniugi.

Le parti per presentare la dichiarazione, dovranno prendere appuntamento e presentarsi personalmente alla data concordata, con l'assistenza facoltativa di un legale, per sottoscrivere l'accordo modificativo.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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