Chiedere la vidimazione del registro degli stupefacenti

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Tutte le informazioni per la vidimazione del registro degli stupefacenti e sostanze psicotrope.


A chi è rivolto

I medici chirurghi e i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, utilizzino o detengano sostanze e preparazioni soggette alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, sono obbligati alla tenuta di apposito registro di entrata e di uscita.

Descrizione

Per lo svolgimento di alcune attività il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e  il Decreto del Ministro dell’Industria e dell’Artigianato del 14 febbraio 1992 e successive modificazioni obbligano a tenere registri e tariffari.
Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai comuni tra cui i registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti, disciplinati dal P.R. del 09/10/1990 n. 309 e successive modificazioni.
Devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco.

Come fare

La domanda e il registro degli stupefacenti da vidimare devono essere presentati presso la Segreteria Direzionale al 4° paino del palazzo comunale da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30.

Cosa serve

Il registro deve essere vidimato prima del suo utilizzo e deve riportare, in ordine cronologico, i dati relativi alla somministrazione della sostanza.

  • Modulo della domanda compilato
  • Il registro da vidimare
  • Copia del documento d’identità del medico, presidente o del legale rappresentante, nel caso in cui deleghi altro soggetto.
  • Documento d'identità del medico o direttore sanitario
  • Documento d'identità di chi consegna la domanda e il registro

Cosa si ottiene

Vidimazione del registro.

Procedure legate all'esito

Quando il registro viene vidimato l'utente verrà contattato dall'ufficio per il ritiro.

Tempi e scadenze

Termine del procedimento 30giorni.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:
D.P.R. del 09/10/1990 n. 309

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/09/2024

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