Descrizione
Ordinanza n. 146/2026
Disposizioni per l'esercizio degli impianti termici, e misure di contenimento dei consumi energetici negli edifici aperti al pubblico - anno termico 2026-2027 (15 ottobre 2026 – 15 aprile 2027).
Grazie alle temperature favorevoli registrate in questo periodo, l'avvio della stagione termica viene accorciato complessivamente di 14 giorni.
Di seguito le modifiche per i cittadini, le attività commerciali e le imprese:
Periodo e orari di accensione
- Date della stagione termica: il riscaldamento potrà essere acceso dal 22 ottobre 2026 al 8 aprile 2027.
- Orario giornaliero: gli impianti possono restare in funzione per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese nella fascia oraria tra le 5:00 e le 23:00.
- Accensioni straordinarie: prima del 22 ottobre o dopo l'8 aprile, in caso di improvviso calo delle temperature, è comunque consentito accendere i riscaldamenti per un massimo di 7 ore al giorno.
Limiti massimi di temperatura
Durante il funzionamento degli impianti, la temperatura media dell'aria non deve superare:
- 17 °C (con 2 °C di tolleranza) negli edifici industriali, artigianali e assimilabili
- 19 °C (con 2 °C di tolleranza) nelle abitazioni e in tutti gli altri edifici.
Obbligo di porte chiuse per i negozi
I titolari e i gestori di esercizi commerciali, bar, ristoranti e attività artigianali aperte al pubblico hanno l'obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso dall’esterno.
- La misura è valida sia durante il riscaldamento invernale che durante il condizionamento estivo
- L'obbligo rimane valido anche se sono presenti dispositivi a lama d'aria.
- È consentita l'apertura solo per il tempo strettamente necessario al passaggio delle persone, della sicurezza o per esigenze di ventilazione.
Spegnimento insegne luminose
Si ricorda l'obbligo di spegnimento delle insegne luminose non indispensabili all'uso notturno:
- Entro le ore 23:00 durante il periodo di ora legale.
- Entro le ore 22:00 durante il periodo di ora solare.
Chi è escluso dalle limitazioni?
I limiti di date e orari non si applicano ad alcune strutture sensibili tra cui:
- Ospedali, cliniche e case di cura.
- Scuole materne e asili nido.
- Piscine e saune.
- Attività industriali o artigianali con specifiche esigenze tecnologiche o produttive.
Controlli e sanzioni
La Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto del provvedimento. Le violazioni alle disposizioni comunali (come l'obbligo delle porte chiuse) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 euro a 500 euro, oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale per il superamento delle temperature.
Si allega l'Ordinanza n. 146/2026