Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio

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Tutte le informazioni utili riguardo la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.


A chi è rivolto

A coloro che necessitano di dichiarare stati, qualità personali o fatti relativi al dichiarante o che riguardano altre persone e di cui il dichiarante abbia conoscenza.

Descrizione

Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare:

  • stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nella casistica che ricorre per l'autocertificazione;
  • stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
  • pubblicazioni
  • titoli di studio o di servizio
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati

Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modello che trovate in calce.

Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma: basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax insieme alla fotocopia di un documento di identità valido.
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge.

Eccezione: la firma delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per la riscossione da parte di terzi di benefici economici (es.delega per riscossione pensioni) va autenticata dall'Ente che riceve la documentazione oppure dall'anagrafe.

Presso lo sportello unico del cittadino si autenticano le firme:

  • istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione)
  • istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni..)
  • atti in procedimenti penali
  • atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e trattori.

Di seguito sono riportati casi particolati inerenti:

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
  • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

La dichiarazione sostitutiva, nel caso venga richiesta da una Pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, può essere:

  • sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla;
  • sottoscritta ed inviata via posta, fax, email o pec allegando copia di un documento di identità del dichiarante;
  • firmata digitalmente ed inviata via email o via pec.

L'autenticazione può essere effettuata da uno dei seguenti soggetti:

  • notaio;
  • cancelliere;
  • segretario comunale;
  • dipendente addetto a ricevere la documentazione
  • dipendente incaricato dal Sindaco.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Come fare

La dichiarazione può essere resa da:

  • cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Cosa serve

Occorre:

  • Documento di riconoscimento
  • Per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario presentarlo insieme alla ricevuta di rinnovo. Senza questi documenti non si può ottenere quanto richiesto (legge 15/7/2009 n. 94).

Cosa si ottiene

Si ottiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio

Procedure legate all'esito

Riceverete indicazione dall'ufficio competente.

Tempi e scadenze

Immediata allo sportello

Casi Particolari

E' garantito un servizio relativo ad autentica di firma, reso a favore dei cittadini residenti o domiciliati sul territorio comunale con problemi di mobilità (anziani, invalidi, ecc.) e quindi fisicamente impossibilitati a recarsi personalmente presso lo sportello. Il servizio va prenotato telefonicamente al numero 035304255 dalle 09:00 alle 12:30 da lunedì a venerdì.

Quanto costa

€ 0,26 se in carta libera
€ 0,52 + marca da bollo da € 16,00, se in bollo

Accedi al servizio

Contatta l'ufficio per maggiori informazioni

Uffici che erogano il servizio

Sportello unico del cittadino

Piazza A. Alebardi, 1 - Seriate (BG)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/04/2024

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