Dichiarazione di nascita

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Tutte le informazione per effettuare la dichiarazione di nascita.


A chi è rivolto

Quando avviene una nascita è obbligatorio effettuare la dichiarazione di nascita all’ufficio di Stato Civile per registrare il nuovo nato.

Descrizione

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta:

  • entro 3 giorni presso il Centro Nascita dell'Ospedale e/o Casa di Cura (il quale poi provvederà ad inviare il documento, al Comune di residenza della madre o su richiesta esplicita dei genitori al Comune di nascita)
  • entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato civile del Comune di residenza della madre (oppure in quello di nascita del neonato)

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

Come fare

Il dichiarante si può presentare direttamente allo sportello unico del cittadino del comune di Seriate

 

Cosa serve

per la registrazione serve:

  • Documento di identità valido del dichiarante
  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto
  • I genitori di età inferiore ai 16 anni non possono effettuare il riconoscimento, salvo autorizzazione del giudice
  • I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete

Cosa si ottiene

La registrazione della nascita nei registri di stato civile.

Procedure legate all'esito

Per informazioni si può contattare l’ufficio di Stato Civile al n. 035304219

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita viene ricevuta immediatamente.
A seguito della registrazione della nascita l'ufficio rilascia subito l'estratto dell'atto di nascita.
I certificati e gli estratti hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.

Casi Particolari

  1. Nascita in Italia da genitori iscritti all’A.I.R.E.
    La denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento. L’ufficio di stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o, nel caso di denuncia presso la struttura sanitaria, a trascrivere l’atto di nascita del bambino, ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.
  2. Nascita in Italia da genitori cittadini stranieri non residenti.
    I genitori devono effettuare la denuncia di nascita, che non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita. La dichiarazione può essere fatta esclusivamente al Centro di nascita (ospedale o casa di cura) oppure al Comune di nascita presentando l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure una dichiarazione sostitutiva nel caso di parto senza assistenza medica.
    I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995) di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore. L’atto di nascita è formato su dichiarazione dei genitori sia riguardo alla circostanza se nato o meno in costanza di matrimonio e anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino.
    L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, tantomeno può pretendere documentazione in proposito.
  3. Bambini nati morti
    - Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
    - se il bambino nasce morto dopo le 28 settimane di gestazione la dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente all'Ufficio di stato Civile nel Comune di nascita. In questo caso occorre presentare l'attestazione di parto e il certificato medico comprovante la premorienza rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, rilasciato dal medico necroscopo competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l'ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento
    - Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte presso l'Ufficio di Stato Civile del
    Comune di nascita esibendo l'attestazione di parto e il certificato necroscopico. L'ufficio di stato civile rilascerà anche il permesso di seppellimento.
  4. Nascita in abitazione privata
    Se la nascita è avvenuta in abitazione privata la denuncia di nascita può essere effettuata entro 10 giorni presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
    L'iscrizione anagrafica del figlio avviene sempre presso il comune di residenza della madre.
    La dichiarazione è resa da uno dei genitori, se coniugati fra loro.
    Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato:
    - se i genitori si presentano a rendere la dichiarazione, il neonato risulterà figlio di entrambi
    - se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo

Quanto costa

La registrazione di nascita e il rilascio dell'estratto/certificato di nascita è gratuito.

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Sportello unico del cittadino

Piazza A. Alebardi, 1 - Seriate (BG)

Ulteriori informazioni

Progetto ICARO
Dal 4 novembre 2015 ha avuto inizio la sperimentazione del progetto ICARO a cui il Comune di Seriate ha aderito. La procedura consente la registrazione dell’evento nascita in ospedale e la trasmissione dei dati sulla piattaforma regionale ai comuni aderenti, nonché il rilascio del codice fiscale ai neonati, l’iscrizione al servizio sanitario, l’assegnazione del pediatra e in una fase successiva anche l’appuntamento per la prima vaccinazione.

Attribuzione del nome
Al nato può essere attribuito un nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola.
Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque, solo i prenomi che precedono la virgola.
E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.

Attribuzione del cognome
Il figlio nato da genitori uniti in matrimonio assume il solo cognome del padre.
Il figlio nato da genitori non coniugati acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo, o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 21/12/2016, al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio, può essere attribuito su accordo dei genitori, il doppio cognome, paterno e materno. Dalla data di pubblicazione della sentenza, in presenza di accordo dei genitori è quindi possibile trasmettere ai figli anche il cognome materno

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti


Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/04/2024

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