Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione all'albo o registro tenuto dall'Amministrazione.
A chi è rivolto
Per iscriversi agli elenchi occorre:
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- essere residenti nel Comune
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
- possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Descrizione
In ogni Comune una Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali, predispone due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
• i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
• gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
• i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
• i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
• i membri del Parlamento;
• i Commissari delle regioni;
• i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti
• preveduti dagli statuti regionali speciali;
• i prefetti delle province.
Come fare
Coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge vengono iscritti d'ufficio.
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, che non sono già iscritti negli elenchi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo: La domanda può essere presentata all’ufficio sportello unico del cittadino direttamente allo sportello oppure inviata tramite mail a flussi.documentali@comune.seriate.bg.it oppure tramite PEC a comune.seriate@pec.it .
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) dal 30 aprile al 31 luglio.
Cosa serve
Servono questi documenti:
- Documento d’identitÃ
- Fotocopia del titolo di studio richiesto
- Compilazione richiesta di iscrizione
Cosa si ottiene
Procedure legate all'esito
Comunicazioni verranno fornite dall'ufficio competente
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
Quanto costa
Nessun costo previsto
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Ulteriori informazioni
La Commissione Comunale effettua gli aggiornamenti verificando i requisiti prescritti dalla legge e predisponendo l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del Tribunale. L'iscrizione agli elenchi è permanente.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.
In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.
Se un cittadino chiamato a prestare servizio come giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza. Inoltre, non sono escluse più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi. Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
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