Autentica di firma per alienazione beni mobili registrati

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Tutte le informazioni sull'autentica di firma ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati che può essere richiesta anche agli uffici comunali.


A chi è rivolto

Possono chiedere l'autentica:

  • i maggiorenni capaci di intendere e di volere, previo accertamento dell'identità
  • gli interdetti, in questo caso la firma è apposta dal tutore, dopo la verifica del decreto di nomina
  • chi non sa o non può firmare. In questo caso il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".

Descrizione

Allo sportello unico del cittadino si possono autenticare le firme per il passaggio di proprietà di beni mobili registrati quali automezzi (compresi camion e rimorchi) motocicli superiori a 50 cc di cilindrata, imbarcazioni e aeromobili.

Per i beni mobili registrati al PRA (auto- moto- rimorchi) la dichiarazione di vendita redatta utilizzando i quadri M e T sul retro del certificato di proprietà o, ove non sia possibile, su foglio a parte (come nei casi di veicolo munito di foglio complementare, veicolo oggetto di accettazione di eredità a nome di eredi e / o vendita a terzi).

Per la vendita di imbarcazioni (registrate) e aeromobili, la dichiarazione di vendita deve risultare compiutamente redatta su foglio a parte in cui siano riportati gli elementi basilari: dati completi del venditore e dell’acquirente, dati completi del bene mobile oggetto della vendita, prezzo di vendita, esplicita volontà a vendere ed esplicita accettazione dell’acquisizione del bene.

Gli altri adempimenti connessi al passaggio di proprietà, come la trascrizione al Pubblico registro automobilistico (PRA) e l’aggiornamento della carta di circolazione devono essere effettuati direttamente dagli interessati presso gli uffici preposti entro i 60 giorni successivi all’autentica.

L’istituzione del documento unico (DU) ha unificato in un unico modello, del tutto simile alla carta di circolazione, sia i dati tecnici già di competenza del Ministero dei Trasporti, che i dati relativi alla proprietà.

La norma non prevede solo atti di vendita, ma anche di costituzione di diritti di garanzia; secondo una prassi non troppo giustificata da un’interpretazione letterale, si potrà anche autenticare veri e propri contratti di leasing e similari.

Come fare

Per le persone fisiche firma il titolare del bene mobile registrato che intende alienare.
In luogo del titolare può firmare altra persona munita di apposita procura o il tutore in sostituzione del soggetto interdetto.
Nel caso in cui il bene mobile registrato sia intestato non ad una persona fisica ma ad una società, la firma deve essere apposta dal titolare o dal legale rappresentante della società che dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei.
Nel caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorre l’autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
Tipologie di dichiarazione di vendita:

  • auto munite di certificato di proprietà (CDP) (veicoli immatricolati dopo il 1993): l’autentica di firma è redatta sul retro del certificato di proprietà;
  • auto munite di foglio complementare (veicoli immatricolati prima del 1993): la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato (mod. foglio complementare allegato in calce), nel quale devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del venditore, dell’acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data. L’autentica di firma è solo del venditore;
  • auto intestata a più persone: per la vendita è necessaria la firma di tutti gli intestatari e può essere effettuata anche in momenti diversi;
  • vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA: la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato (mod. proprietario non intestatario allegato in calce), in cui il venditore deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale del venditore, dell’acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data, inoltre deve indicare di essere proprietario ma non intestatario al PRA del veicolo;
  • Mortis causa: nel caso l’intestatario del veicolo sia deceduto, tutti gli eredi devono firmare l’atto di vendita: Nello stesso inoltre, gli eredi dichiarano di accettare l’eredità (il bene mobile oggetto della vendita) e di disporre del bene (modello accettazione eredità allegato in calce). Se uno degli eredi è un minore deve essere allegata alla dichiarazione di vendita una dichiarazione del giudice tutelare e deve essere specificato chi firma per conto del minore (modello accettazione eredità minore allegato in calce);

Casi particolari:

  • in caso di variazione di denominazione sociale: la società che ha cambiato denominazione o ragione sociale deve rettificare i dati sul certificato di proprietà presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita;
  • in caso di variazione di nome e cognome: l’interessato deve far rettificare i suoi dati sul certificato di proprietà presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita;
  • in caso di smarrimento del certificato di proprietà o del foglio complementare, prima di procedere alla vendita occorre far denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza e richiedere il duplicato del CDP presso gli enti competenti;
  • in caso di sottoscrizione di soggetti che non sanno o non possono firmare si fa riferimento all’art 4 del DPR 445/2000 per cui il pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante, attesta nell’autentica l’impedimento a sottoscrivere.
  • per il venditore in stato di interdizione, dovrà sottoscrivere l’atto il tutore nominato e autorizzato dal tribunale;
  • in caso di amministratore di sostegno, bisogna verificare il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che devono essere compiuti da questi in nome e per conto del beneficiario;
  • in caso di impresa in stato di liquidazione: l’atto va sottoscritto dal liquidatore della società;
  • in caso di impresa in stato di fallimento: l’atto va sottoscritto dal curatore fallimentare;
  • in caso di impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l’atto va sottoscritto dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione;
  • in caso di impresa sottoposta a concordato preventivo: l’atto è sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società, con l’autorizzazione del giudice delegato.

Cosa serve

L'interessato deve essere maggiorenne e dovrà presentarsi allo sportello con:

  • Certificato di proprietà compilato nella parte relativa alla vendita o apposita dichiarazione di vendita su foglio a parte.
  • Valido documento d’identità del venditore-intestatario.
  • Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.
  • In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di ditta e società, deve essere anche presentato l’atto cha autorizza alla firma (procura, visura Camera di Commercio validità 6 mesi).

Cosa si ottiene

Si ottiene l'autentica di firma.

Procedure legate all'esito

Ulteriori informazioni verranno date allo sportello unico del cittadino.

Tempi e scadenze

Immediata allo sportello.

Quanto costa

€ 0,52 per diritti di segreteria per ogni autentica di firma + marca da bollo da € 16,00

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