Whistleblowing – segnalazione di condotte illecite

Whistleblowing - segnalazione di condotte illecite

La segnalazione di condotte illecite, o whistleblowing, e la relativa tutela è un sistema di prevenzione della corruzione che fa emergere un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, quale estensione del diritto di libertà di espressione: il whistleblower denuncia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) violazioni di disposizioni normative che riguardano comportamenti, atti o omissioni dannosi per l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione.

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 definisce quanto segue:
i soggetti che possono utilizzare il canale Whistleblowing sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici, di società in controllo pubblico o altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti e tirocinanti, retribuiti e non, che lavorano per l’amministrazione, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
– le segnalazioni possono essere effettuate in diversi momenti, ovvero durante i rapporti giuridici anche se non sono ancora iniziati (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto;
– l’oggetto della segnalazione può riguardare violazioni del diritto nazionale o violazioni del diritto dell’UE, violazioni già commesse, violazioni che potrebbero verificarsi in futuro o tentativi di occultare tali violazioni, ma non può riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;

I canali di segnalazione a disposizione del whistleblower sono:

È legittimato alla ricezione e al trattamento delle segnalazioni di condotte illecite unicamente il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che nel Comune di Seriate svolge anche il ruolo di Segretario e di responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari, o suo delegato.

Le segnalazioni di condotte illecite possono essere presentate:

- in formato cartaceo, utilizzando i modelli P02_005 M000 e P02_005 M001, in busta chiusa che riporti la dicitura “riservata al RPCT” o “segnalazione whistleblowing” e contenente due buste, la prima con i dati indentificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e la seconda con la segnalazione, da recapitare nella cassetta delle lettere appositamente installata nell’atrio del terzo piano del palazzo comunale, in prossimità del corridoio che conduce all’ufficio del segretario generale, sulla quale è apposta la dicitura “Whistleblowing – Segnalazioni condotte illecite”

- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al soggetto legittimato alla ricezione che stilerà un verbale utilizzando il modello P02_005 M002.

La scelta del canale di segnalazione non è a discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria deve favorire l'utilizzo del canale interno, ma se ricorrono i presupposti specificati dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 il segnalante può effettuare una segnalazione esterna utilizzando il canale indicato sul sito dell'ANAC

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L’ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l’obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d’ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le tutele del segnalante sono principalmente:
– Riservatezza (artt. 4 e 12 del D.Lgs. 24/2023):
L’RPCT deve garantire la massima riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi l’identità, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
– Divieto di ritorsioni (art. 17 del D.Lgs. 24/2023):
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Il divieto di misure ritorsive e di protezione, come specificato negli articoli 16-22 del D.Lgs. 24/2023, si applica anche ai seguenti ulteriori soggetti tutelati (art. 3, c. 5 del D.Lgs. 24/2023):
–  ai facilitatori
– alle persone appartenenti allo stesso contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
– ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente
– agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nello stesso contesto lavorativo in cui la persona segnalante presta la sua attività lavorativa.

Pagina aggiornata il 06/02/2024

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