Ordinanza n. 57

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Proroga ordinanza n.12.2024 per istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata presso il parcheggio pubblico in via Cerioli 41 e chiusura parziale area marciapiede adiacente.

Data:

12 Agosto 2024

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Descrizione

Ordinanza n. 57

Oggetto
Proroga ordinanza n.12.2024 per istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata presso il parcheggio pubblico in via Cerioli 41 e chiusura parziale area marciapiede adiacente.

Decisione
Il dirigente del settore 5 – sicurezza urbana - ordina l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata presso il parcheggio pubblico sito in via Cerioli fronte civico n.41 (comprensivo di zebratura e area di carico e scarico) sino al carrale del civico 43. Tali disposizioni saranno vigenti sino alle ore 18.00 del 11.10.2024.

Motivazione
Nell’area indicata sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e chiusura parziale area marciapiede adiacente, al fine di consentire l’occupazione suolo come da richiesta ed allegato.

Prescrizioni
Il richiedente avrà l’obbligo di predisporre la segnaletica di divieto di sosta con  rimozione forzata e relativa segnaletica di cantiere per l’occupazione richiesta.
La segnaletica di divieto dovrà essere estesa su tutta l’area di cantiere interessata.
Il presente provvedimento resta subordinato al possesso, da parte del richiedente, di apposita autorizzazione al taglio/occupazione della sede stradale.
La ditta richiedente avrà inoltre l’obbligo di:
- delimitare l’area di cantiere che dovrà in ogni momento essere segnalata e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori: durante le ore serali/notturne dovranno essere apposti i regolamentari dispositivi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri;
- provvedere all’installazione, vigilanza e manutenzione e per tutta la durata dei lavori sopra prospettati della necessaria segnaletica di preavviso, deviazione, e luminosa di cantiere, secondo il disposto degli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. e quanto previsto dal D.M. del 10.07.2002 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonchè secondo le eventuali disposizioni che potranno essere impartite in loco dal Corpo di Polizia Locale;
- di provvedere all’attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04.03.2013 recante “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare”;
- al termine dei lavori, dovrà effettuare la pulizia della zona dai rifiuti derivanti dall’attività svolta e controllare e mantenere costante nel tempo il regolare ripristino della sede stradale ovvero che le conseguenze del lavoro svolto non pregiudichino nel tempo il normale utilizzo della sede stradale e sue pertinenze.
Il presente provvedimento resta subordinato al possesso, da parte del richiedente, di apposita autorizzazione al taglio/occupazione della sede stradale. La presente ordinanza viene trasmessa al richiedente e pubblicata all’albo pretorio comunale.
Alla presente ordinanza dovrà essere data la massima pubblicità ed informazione all’utenza generale a cura della parte richiedente.

Modalità ricorso
È possibile ricorrere innanzi al tribunale amministrativo regionale di Brescia, competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Settore 5
Marco Moro

Ultimo aggiornamento

12/08/2024, 08:53

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