Elezioni del 8 e 9 giugno2024

Dettagli della notizia

Per il rinnovo del Parlamento Europeo, e per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

Data:

21 Marzo 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

L'8 e 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Nelle stesse date si terranno anche le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, con eventuale turno di ballottaggio il 23 giugno 2024 sempre su due giorni di votazione.

Si potrà votare nelle giornate di:

Sabato 8 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
Domenica 9 Giugno dalle ore 07:00 alle ore 23:00.

Il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo

Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 stati membri dell'Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione europea. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione. Le elezioni europee del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.
La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, L. n.18/1979, disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.

Circoscrizioni

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

  1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  3. Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
  4. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  5. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia nel Parlamento europeo (nella legislatura 2004-2009 erano 78, nella legislatura 2009-2014 sono scesi a 72, erano 73 nelle legislature dal 2014 al 2024, e saranno 76 nella prossima legislatura), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, risultante dell'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Secondo il decreto del 1º aprile 2009 , l'assegnazione teorica (vedi sotto) dei seggi alle circoscrizioni è la seguente:

  • I. Italia nord-occidentale: 20
  • II. Italia nord-orientale: 15
  • III. Italia centrale: 15
  • IV. Italia meridionale: 18
  • V. Italia insulare: 8

Presentazione delle liste e sottoscrizioni (elezioni europee)

La L. n. 65/2014 impone che le liste siano presentate tra il 40° ed il 39° giorno prima della data delle elezioni. Esse vanno accompagnate da un numero tra 30.000 e 35.000 sottoscrizioni, con almeno il 10% raccolte in ognuna delle 5 circoscrizioni. Sono esentati dalla raccolta delle firme le liste dei gruppi politici presenti in Parlamento o che abbiano eletto almeno un parlamentare alla Camera o che abbiano eletto un rappresentante nelle precedenti elezioni europee con proprio simbolo o all'interno di un simbolo composito.

Il sistema di voto

La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale essa si ispirava.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del metodo Hare-Niemeyer dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni.

Sempre secondo il modello politico vigente nel 1979, tale legge prevede il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere il proprio gradimento fino a tre candidati, e gli stessi vengono proclamati eletti, nel limite degli scranni ottenuti da ogni lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di consensi ottenuta. Le preferenze vanno espresse a candidati di genere diverso, pena l'annullamento della terza preferenza .Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il 18º anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla elezione, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani residenti all'estero in un paese dell'Unione europea possono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo con tre modalità alternative:

  1. scegliendo di votare la scheda nazionale del paese estero in cui si trovano (in tal caso devono formalizzare la richiesta e vengono inclusi nell'elenco del comune estero di residenza); oppure
  2. recandosi in Italia; oppure
  3. recandosi presso il consolato italiano di competenza: in questo caso viene consegnata all'elettore la scheda di una delle cinque circoscrizioni elettorali europee in Italia.

Potranno inoltre votare - solo per corrispondenza - dipendenti pubblici, ricercatori e militari anche se residenti al di fuori dell'Unione europea.

Per essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono anche eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'Unione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.

Il voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale

Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.
Hanno, altresì, diritto di elettorato attivo i cittadini stranieri, appartenenti a stati membri dell’Unione europea residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

I cittadini dell’Unione iscritti nelle liste aggiunte:
- possono esercitare il diritto di voto per l’elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro e non oltre il quarantesimo giorno antecedente alla data fissata per la consultazione elettorale.

La presentazione della lista dei candidati

I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Pertanto, nel Comune di Seriate, il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà da 11 a 16 candidati.

Nelle liste dei candidati nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, e ai fini del corretto calcolo dei due terzi, la norma prevede che deve essere arrotondato all’unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

Numero dei sottoscrittori delle liste

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta, nel Comune di Seriate, da un minimo di 175 a un massimo di 350 elettori. I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Gli elettori sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista e in caso di trasgressione sarà tenuto al pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro. Qualora venisse accertata tale infrazione la Commissione elettorale circondariale cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali;

Il sistema elettorale

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale. All’atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato o candidata a sindaco deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
La scheda è la stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste a esso collegate.

L'espressione del voto

Il corpo elettorale può votare nei seguenti modi:

  • esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidata o al candidato sindaco collegato e manifestando le proprie preferenze verso scrivendo il cognome di non più di due tra candidati e candidate compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare componenti di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;
  • esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s’intende espresso solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;
  • esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (possibilità del voto disgiunto).

E’ proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Il ballottaggio

Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede a un secondo turno elettorale (c.d. ballottaggio ), che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

Ultimo aggiornamento

09/04/2024, 08:56

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