Casi particolari di espressione di voto

Pagina dedicata ai casi particolari di espressione di voto del Comune di Seriate

Con l'entrata in vigore della Legge 27.12.2001 n. 459 i cittadini residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali delle 4 Circoscrizioni Estero di appartenenza (Europa – America del Sud – America del Nord e del Centro - Africa, Asia, Oceania e Antartide) per le elezioni politiche e per i referendum voteranno per corrispondenza.

In occasione di ogni consultazione elettorale, l'elettore può comunque esercitare l'opzione al diritto di voto a Seriate dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare.

Gli elettori residenti all'estero che votano per corrispondenza all'estero hanno la facoltà  di venire a votare in Italia previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

L'opzione dovrà pervenire all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore.
L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

I degenti negli ospedali e nelle case di cura aventi diritto di voto sono ammessi ad esprimere il loro voto nel luogo dove è situato l'ospedale o la casa di cura.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, tramite il Direttore Sanitario del luogo nel quale sono ricoverati, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di degenza.

La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre deve contenere l'attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore.

La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Seriate, a cura sempre del Direttore Sanitario, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione. Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti.

Gli elettori degenti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.

Per maggiori informazioni, potete contattare l'ufficio elettorale ai numeri telefonici 035.304 255 e 035.304 256.

Gli elettori affetti da gravi infermità che hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere all'Ufficio Elettorale di ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito tramite l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

L'annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale personale evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire ogni volta, in occasione di consultazioni elettorali, dell'apposito certificato medico (Legge 5.2.2003 n. 17).
La persona interessata (o altra persona delegata) deve presentare:

  • Richiesta tendente ad ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito;
  • Tessera elettorale del richiedente;
  • Certificato medico rilasciato dalla A.T.S. di appartenenza che attesti che l'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità tale da non consentire l'autonoma espressione del voto.
Detti elettori possono esprimere il proprio voto grazie all'assistenza di un elettore appartenente alla propria famiglia oppure di un altro elettore purché entrambi siano elettori di qualsivoglia comune italiano.
Per gli elettori non vedenti è sufficiente esibire il libretto nominativo di pensione, rilasciato ora dall'I.N.P.S. e prima dal Ministero dell'Interno nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili".
Analogamente, è sufficiente esibire il certificato di pensione, anche per la categoria dei "Ciechi di Guerra".

Le dispizioni sul voto domiciliare previste all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006 n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 si applicano in favore degli elettori "Affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune; e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

L'elettore interessato deve far pervenire fra il 40°e il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la seguente documentazione:

  • Domanda di ammissione al voto domiciliare che  deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e un recapito telefonico;
  • Copia della tessera elettorale;
  • Certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, da cui risulti la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità previste dalla legge; il medesimo certificato potrà attestare altresì la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

 

Il Sindaco rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
a) elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
b) elezione dei membri del Parlamento Europeo;
c) consultazioni referendarie;
d) elezioni comunali e provinciali, solo nel caso in cui l'elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

I detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.
Gli interessati debbono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tramite il direttore dell'istituto di detenzione del luogo nel quale sono detenuti, una dichiarazione attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.

La dichiarazione deve indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è iscritto ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale, risultante dalla tessera elettorale in suo possesso; inoltre deve contenere l'attestazione del Direttore dell'istituto di detenzione comprovante la detenzione dell'elettore.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune di Seriate, a cura sempre del Direttore dell'istituto di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.
Il Sindaco provvede immediatamente a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori detenuti.
Gli elettori detenuti non possono esercitare il diritto di voto se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche di tale attestazione.

I militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato e gli appartenenti alla Polizia di Stato sono ammessi a votare, quando abbiano diritto di voto, nel Comune di Seriate se vi si trovano per motivi di servizio e se sono in possesso della tessera elettorale.

Pagina aggiornata il 02/04/2024

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