I postalizzatori addetti alla consegna delle raccomandate segnalano i casi di irreperibilità assoluta del richiedente con la dicitura “sconosciuto” o “irreperibile”.
Pertanto, sia la dicitura “destinatario sconosciuto”, sia quella “destinatario irreperibile” fanno riferimento all’ipotesi in cui “all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico” (all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020).
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Pagina aggiornata il 11/02/2025