Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Il servizio di PEC consente di inviare documenti informatici, fornendo la "certificazione" dell'invio e dell'avvenuta (o mancata) consegna. La PEC ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata A/R con alcuni vantaggi aggiuntivi: tempi di trasmissione brevissimi,costi di invio/ricezione inesistenti (si paga solo il canone annuo per l'attivazione del servizio);possibilità di effettuare invii multipli.

La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo: 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età; 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni. Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita. La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

A partire dal 1 settembre 2022 ogni utente può ritirare i sacchi quando è più comodo ai distributori automatici presso il comune e il centro di raccolta differenziata.

No, il sistema pagoPA permette solo pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. È un sistema di "trasporto" di documenti informatici del tutto simile alla posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte le caratteristiche per garantire agli utenti la certezza, a valore legale, dell'invio e della consegna dei messaggi e-mail al destinatario.

Il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) avviene solo su appuntamento, è necessaria la prenotazione del servizio Documentazione necessaria per richiedere il rilascio C.I.E.: - Carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento - Fototessera (è possibile usufruire del servizio di webcam installato allo sportello) - Codice Fiscale - Se il vecchio documento è stato smarrito o rubato, portare anche la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza - Se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido

La risposta è: NO, la bio-bottle deve essere conferita nel sacco giallo della plastica. Perché: non è possibile conferire nell'organico tale tipologia di bottiglia.

La risposta è: NO, devono essere conferite nel sacco grigio dell’indifferenziato. Perché: non è possibile conferire nell'organico tale tipologia di oggetti.

La risposta è: NO, è vietato. Perché: Quando un oggetto/un bene/un’apparecchiatura elettrica/una sostanza (o parti di esse) è stata portata al centro di raccolta differenziata, automaticamente diventa “rifiuto” e cessa di essere oggetto/bene/apparecchiatura. L’utente non può riutilizzare questo rifiuto, perchè potrebbe essere molto pericoloso (soprattutto se si tratta di un’apparecchiatura elettrica), dal momento che un altro utente ha ritenuto di doverlo eliminare come tale.

Le attività produttive, commerciali e di servizio possono accedere al centro di raccolta differenziata comunale per il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità, solo previo rilascio di apposito ecopass che viene rilasciato su richiesta, accedendo allo sportello SUAP online del comune di Seriate e dopo istruttoria tecnica del comune. Il conferimento dei rifiuti assimilati presso il centro di raccolta comunale è poi subordinato a altre due condizioni: 1 - L'utente non domestico che conferisce i propri rifiuti con propri autocarri deve essere iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali, nella categoria 2_bis (iscrizione semplificata); 2 - Il conferimento deve essere effettuato utilizzando il formulario di identificazione rifiuti. Per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio porta a porta invece non sono necessari ulteriori adempimenti amministrativi. Ulteriori specifiche sono riportate nel manuale "aspetti amministrativi per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani" predisposto dal comune di seriate e disponibile presso il servizio Ambiente o scaricabile dal sito web comunale.

La risposta è: NO, è vietato dalla normativa nazionale sui rifiuti. Perché: il centro di raccolta comunale non può essere mai autorizzato a questo tipo di raccolta specifica per il rifiuto indifferenziato (sacco grigio).

La risposta è: NO, è vietato dalla normativa nazionale sui rifiuti. Perché: il centro di raccolta comunale non può essere mai autorizzato a questo tipo di raccolta specifica per il rifiuto organico (scarti di cibo e della cucina).

La risposta è: NO, è vietato Perché: non è un rifiuto di provenienza alimentare, ne biodegradabile come le pelli, le carni cotte e crude, ossa, lische di pesce, frutta, verdura, cibi avariati e/o scaduti. Va inserita nel sacco grigio (rifiuto non riciclabile).

La risposta è: NO, è preferibile sfruttare il servizio di raccolta domiciliare. Perché: la raccolta porta a porta viene sempre effettuata, a parità di costi, presso tutte le utenze, indipendentemente che il rifiuto sia esposto o meno; invece più si utilizzano i cassoni di carta e cartone, plastica, vetro, più il comune spende.

La risposta è: No, perché il contenitore da 7 litri viene dato gratuitamente dal Comune per incentivare la raccolta dell’organico ma è progettato per essere conservato all’interno nell’abitazione, ad esempio sotto il lavello della cucina. Esposto sulla strada si romperebbe molto più facilmente; dal 2012 il Comune di Seriate ha adottato tra l’altro anche una tipologia di contenitore “areato” per ridurre la produzione di percolato. Questo tipo di contenitore è quindi più fragile dei precedenti e non deve essere assolutamente utilizzato per la raccolta stradale. La frazione organica deve invece essere conferita in contenitori rigidi riutilizzabili, muniti di coperchio, meglio se con gancio antirandagismo; il Comune fornisce, su richiesta, gratuitamente contenitori verdi da 35 lt per le unità familiari singole o condomini fino a 4 unità abitative, e carrellati verdi da 120 o 240 litri per i condomini superiori a 5 unità abitative

La risposta è: NO, vietato Perché: i sacchetti di plastica non sono biodegradabili e quindi non compatibili con la frazione organica. Possono invece essere utilizzati i sacchetti attualmente in commercio in amido vegetale oppure quelli di carta (tipo per il pane) purché non abbiano inserti in plastica.

Se hai smarrito il Pin e il Puk consegnati al momento dell'emissione della carta elettronica (data emissione successiva al 03/08/2017) , puoi recarti presso uno degli sportelli anagrafe previo appuntamento ( online... o contattando il numero telefonico ...); ti informiamo inoltre che la prima parte dei codici verrà subito rilasciata allo sportello mentre la seconda parte verrà inviata successivamente via mail dal Ministero. Deve recarsi presso l'ufficio l'intestatario della carta d'identità con il documento: non è possibile delegare una persona terza.

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Verificato che le cialde siano degli imballaggi in plastica formati da un unico componente (ovvero non sono poliaccoppiati con altre sostanze) e in generale andrebbero conferite nel sacco giallo della plastica. Controllate per favore se si vede che tipo di sigla c'è sulle stesse (tipo PE; PET, PVC...); se inizia con P significa che è plastica. Tuttavia è importante verificare che le cialde non abbiano un contenuto residuale di caffè; se NON sono perfettamente pulite (non deve rimanere alcun residuo al loro interno) vanno nel sacco grigio dell'indifferenziato. Questo perché inquinano la raccolta differenziata...inficiando ogni sforzo di differenziazione e anzi, potremmo anche essere sanzionati come Comune per le impurità contenute nella plastica se queste superano certe percentuali.

La competenza alla valutazione della richiesta di riammissione al giuramento è della Prefettura territorialmente competente. Pertanto, il richiedente deve inviare apposita istanza – corredata da eventuale documentazione comprovante le regioni della mancata conoscenza della notifica – all’indirizzo pec della Prefettura competente ad esaminare l’istanza nonché, per conoscenza, all’indirizzo pec comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it. In caso di valutazione positiva dell’istanza, la Prefettura provvede a comunicare al Comune l’avvenuta riammissione e la conseguente necessità di consentire al richiedente di prestare giuramento. Lo stato pratica “decaduta per mancato giuramento” deve essere utilizzato solo in caso di valutazione negativa della domanda di riammissione.

I postalizzatori addetti alla consegna delle raccomandate segnalano i casi di irreperibilità assoluta del richiedente con la dicitura “sconosciuto” o “irreperibile”. Pertanto, sia la dicitura “destinatario sconosciuto”, sia quella “destinatario irreperibile” fanno riferimento all’ipotesi in cui “all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico” (all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020).

Nella diversa ipotesi di temporanea assenza del destinatario all’indirizzo indicato ovvero di rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico (c.d. irreperibilità relativa), il postalizzatore deposita la raccomandata presso un punto di giacenza, dando contestualmente notizia al destinatario - mediante apposito “avviso di giacenza” - del tentativo di notifica e del deposito. La raccomandata rimane in giacenza per 30 giorni, trascorsi i quali viene restituita al mittente (con contestuale ulteriore raccomandata informativa al destinatario e relativa attestazione opponibile a terzi in Piattaforma). In tali ipotesi, non si applicano gli artt. 140 o 143 c.p.c. in quanto la notifica del decreto si perfeziona secondo le seguenti tempistiche e modalità: - se a seguito di avviso di giacenza il richiedente ritira la raccomandata nei successivi 10 giorni, la notifica del decreto si perfeziona 10 giorni dopo la data di ritiro; - se a seguito di avviso di giacenza il richiedente non provvede al ritiro della raccomandata nei successivi 10 giorni, la notifica si perfeziona 20 giorni dopo la data di ricezione dell'avviso di giacenza.

Trascorsi 120 giorni dalla data di perfezionamento della notifica il decreto non è più disponibile (e scaricabile) dalla Piattaforma. Pertanto, come chiarito nell’Avviso su CIVES del 24 settembre 2024, le Prefetture devono provvedere a trasmettere al richiedente il decreto e gli atti opponibili a terzi (scaricabili all’interno della sezione Documenti nella relativa pratica) tramite comunicazione sul Portale Servizi. Quanto sopra unicamente nel caso in cui, nonostante la decorrenza dei 120 giorni, non siano ancora decorsi i 180 giorni dalla data della notifica per prestare giuramento. Nella diversa ipotesi in cui sia decorso anche il termine di 180 giorni dalla data di notifica, si provvede alla trasmissione del decreto solo in caso di accoglimento dell’istanza di riammissione al giuramento.

Come illustrato anche a pag. 6 e 7 della circolare relativa alla Piattaforma Notifiche (n. 11912 del 10/11/2023), in caso di irreperibilità assoluta del destinatario il sistema provvede a depositare in Piattaforma l'AAR indirizzato al richiedente e di tale deposito è prodotta apposita attestazione opponibile a terzi (visualizzabile nella sezione documenti in CIVES). Tale deposito sostituisce l'affissione presso la casa comunale (di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c.) e rileva ai fini della decorrenza dei termini per il perfezionamento della notifica, che si considera avvenuta il 10° giorno successivo a tale deposito in Piattaforma.

Nel caso in cui siano decorsi 180 giorni dalla data di notifica (come indicata in CIVES o, se mancante o erronea, come risultante dal documento di riepilogo Informazioni PN) il richiedente può essere riammesso al giuramento laddove dimostri che, nonostante l’avvenuto perfezionamento della notifica tramite Piattaforma Notifiche, non abbia avuto conoscenza della stessa per giustificati motivi (ad es. trasferimento in altro Comune e mutamento dell’indirizzo di residenza nel medesimo periodo di tentata consegna della raccomandata; temporanea assenza per motivi di salute, di lavoro etc.).

Come comunicato con Avviso su CIVES del 9 aprile 2024, dal 28 marzo 2024 sono attive nuove funzionalità su CIVES relative alla Piattaforma Notifiche (di seguito PN) per consentire alle Prefetture di operare in autonomia. Si tratta in particolare di: 1) RECUPERA INFORMAZIONI PN: la funzionalità consente di scaricare da PN un file pdf contenente tutti i passaggi relativi alla notifica digitale e/o analogica del decreto inviato; grazie a tale documento è anche possibile ricostruire autonomamente la corretta data di notifica nelle ipotesi in cui CIVES non contenga alcuna indicazione della data e/o contenga un’indicazione errata; 2) È resa disponibile agli utenti di Prefettura la possibilità di scaricare dalla sezione “Report e Statistiche - Report Prefetture” l'elenco delle pratiche inviate a PN da almeno 60 giorni che si trovano ancora nello stato pratica “Concessa/respinta/inammissibile decreto inviato per notifica a Piattaforma notifiche”; 3) ANNULLA NOTIFICA PN: la funzionalità consente di annullare l'invio di un decreto (concessione, reiezione, inammissibilità) a PN, riportando la pratica nello stato precedente all'invio, nelle ipotesi in cui dalle informazioni acquisite anche tramite le due nuove funzionalità di cui al punto 1) e 2) emerga la necessità di rinnovare il procedimento di notifica del decreto (sempre tramite PN o secondo le modalità adottate prima dell’avvio di PN). Pertanto, è possibile annullare la notifica (tramite l’apposita funzionalità di cui sopra) solo nel caso in cui si riscontrino anomalie o malfunzionamenti nel procedimento di notifica, e non nei diversi casi di perfezionamento della notifica per decorrenza termini connessi ad irreperibilità assoluta o relativa del richiedente.

Chiunque ospiti, sia temporaneamente che per lunghi periodi, un cittadino straniero extracomunitario, deve darne comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza. A Seriate la registrazione è ricevuta dallo sportello unico del cittadino. Il modello può essere richiesto allo sportello unico del cittadino o all’ufficio accoglienza (ingresso municipio) o scaricato dal sito web

La Carta d'Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora abituale a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo possono essere rinnovate anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

E’ possibile registrare la badante con la propria residenza autonoma, quindi con due nuclei familiari separati. La badante dovrà effettuare la richiesta di residenza presso il comune.

La risposta è: Tubi e lampade fluorescenti di lunghezza fino a 2 m nonché lampadine a basso consumo energetico sono da conferire al centro di raccolta differenziata di via Lazzeretto, nell’apposito contenitore.

La PEC offre un servizio più completo e sicuro della posta elettronica tradizionale poiché prevede livelli di sicurezza stabiliti dalla legge; certificazione dell'invio e della consegna del messaggio; certificazione del contenuto del messaggio.

Orario invernale (dal primo ottobre al 31 marzo): tutti i giorni dalle ore 7,45 alle ore 17,00 Orario estivo (dal primo aprile al 30 settembre): tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 19,00.

La casella di PEC può essere utilizzata per qualsiasi comunicazione, ma è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell'invio e della consegna del messaggio.

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