Art. 35, c. 3 D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati (decertificazione)
Normativa
L’art. 15 della legge n. 183/2011 ha introdotto:
– modifiche nel campo delle certificazioni
– misure per eliminare le richieste di certificati ai privati da parte delle pubbliche amministrazioni.
Dal primo gennaio 2012 pertanto:
– le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni relative a stati, fatti e qualità personali sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti fra privati e amministrazioni pubbliche / gestori di servizi pubblici, le certificazioni sono sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e le amministrazioni pubbliche/gestori di servizi pubblici non possono più accettare i certificati né richiederli al cittadino
– i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono riportare, a pena di nullità , la seguente dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici a pena di nullità .
Scopo della normativa ? di ridurre sensibilmente il ricorso alle certificazioni e di vincolare gli enti pubblici al reperimento diretto delle informazioni di cui necessitano.
Ufficio comunale incaricato
Per dare attuazione alle nuove disposizioni, il Comune ha individuato nello sportello unico del cittadino l’ufficio responsabile di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
Pagina aggiornata il 09/10/2023