Regione Lombardia

Posticipo accensione impianti di riscaldamento e disposizioni correlate

Dettagli della notizia

Slittamento al 22 ottobre dell'accensione impianti riscaldamento civili e pubblici

Data:

15 Ottobre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Ordinanza n. 146/2026

Disposizioni per l'esercizio degli impianti termici, e misure di contenimento dei consumi energetici negli edifici aperti al pubblico - anno termico 2026-2027 (15 ottobre 2026 – 15 aprile 2027).

Grazie alle temperature favorevoli registrate in questo periodo, l'avvio della stagione termica viene accorciato complessivamente di 14 giorni.

Di seguito le modifiche per i cittadini, le attività commerciali e le imprese:

Periodo e orari di accensione

  • Date della stagione termica: il riscaldamento potrà essere acceso dal 22 ottobre 2026 al 8 aprile 2027.
  • Orario giornaliero: gli impianti possono restare in funzione per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese nella fascia oraria tra le 5:00 e le 23:00.
  • Accensioni straordinarie: prima del 22 ottobre o dopo l'8 aprile, in caso di improvviso calo delle temperature, è comunque consentito accendere i riscaldamenti per un massimo di 7 ore al giorno.

Limiti massimi di temperatura

Durante il funzionamento degli impianti, la temperatura media dell'aria non deve superare:

  • 17 °C (con 2 °C di tolleranza) negli edifici industriali, artigianali e assimilabili
  • 19 °C (con 2 °C di tolleranza) nelle abitazioni e in tutti gli altri edifici.

Obbligo di porte chiuse per i negozi

I titolari e i gestori di esercizi commerciali, bar, ristoranti e attività artigianali aperte al pubblico hanno l'obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso dall’esterno.

  • La misura è valida sia durante il riscaldamento invernale che durante il condizionamento estivo
  • L'obbligo rimane valido anche se sono presenti dispositivi a lama d'aria.
  • È consentita l'apertura solo per il tempo strettamente necessario al passaggio delle persone, della sicurezza o per esigenze di ventilazione.

Spegnimento insegne luminose

Si ricorda l'obbligo di spegnimento delle insegne luminose non indispensabili all'uso notturno:

  • Entro le ore 23:00 durante il periodo di ora legale.
  • Entro le ore 22:00 durante il periodo di ora solare.

Chi è escluso dalle limitazioni?

I limiti di date e orari non si applicano ad alcune strutture sensibili tra cui:

  • Ospedali, cliniche e case di cura.
  • Scuole materne e asili nido.
  • Piscine e saune.
  • Attività industriali o artigianali con specifiche esigenze tecnologiche o produttive.

Controlli e sanzioni

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto del provvedimento. Le violazioni alle disposizioni comunali (come l'obbligo delle porte chiuse) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 euro a 500 euro, oltre alle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale per il superamento delle temperature.

Si allega l'Ordinanza n. 146/2026

 


Ultimo aggiornamento

15/10/2026, 17:14

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