L'amministrazione comunale, ad insediamento avvenuto, istituisce commissioni consiliari, la cui nomina è di competenza del consiglio comunale, e commissioni comunali, la cui nomina è di competenza della giunta comunale.
Le commissioni consiliari, istituite per legge o per regolamento comunale, sono nominate nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi presenti in consiglio comunale, hanno la medesima durata del mandato amministrativo e sono composte da consiglieri comunali.
Le commissioni di istituzione comunale, disciplinate da specifico regolamento, possono essere:
- consultive permanenti o temporanee, per l'esame preventivo di questioni da sottoporre al consiglio comunale;
- di indagine e inchiesta su specifiche attività svolte dal Sindaco, dalla giunta comunale e su argomenti di interesse pubblico connessi all'attività amministrativa degli organi di governo e amministrativi. Sono istituite su richiesta di 1/3 dei consiglieri comunali e la loro presidenza è affidata ai gruppi di minoranza.
Le commissioni comunali vengono istituite per favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni, promuovere un qualificato approfondimento dei problemi della comunità e sviluppare la collaborazione all'organizzazione dei servizi per il miglioramento della qualità di vita: Possono essere membri delle commissioni i cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, su designazione dei gruppi consiliari.
Le commissioni istituite per legge sono disciplinate sia nella composizione che nel loro funzionamento della stessa legge che le prevede.